Il Governo ceco ha approvato il Programma di protezione del lavoro “ANTIVIRUS”, volto a sostenere l’occupazione in seguito alla crisi causata dell'epidemia di COVID-19. Nell’ambito di tale misura, l'Ufficio del Lavoro rimborserà alle aziende le spese per il personale (salari), secondo le varie tipologie di intervento indicate a seguire.
Il programma è stato aperto il 6 aprile. Alla fine della pagina trovate il modulo e i suggerimenti alla compilazione della richiesta da parte del Ministero del Lavoro della RC.
A chi e a quali condizioni è concessa la compensazione?
La compensazione è concessa ai datori di lavoro con attività a rischio a causa della diffusione del virus, quale contributo per coprire, in tutto o in parte, l'indennità salariale dovuta al dipendente impossibilitato al lavoro (ad es. per quarantena legale) oppure nel caso in cui l’azienda non sia nelle condizioni di operare (impossibilità a proseguire l’attività di impresa ad es. per ordinanza del governo, per mancanza di fornitori, per limitata domanda) a causa del COVID-19. Il programma può essere sfruttato anche dai liberi professionisti (OSVČ) che impiegano dei lavoratori.
Lo scopo del sussidio è coprire le spese salariali del datore di lavoro costituiti da una retribuzione salariale, compresi i contributi, e solo per i dipendenti in rapporto di lavoro. Il sostegno del Programma Antivirus può essere ottenuto da tutti i datori di lavoro nello spettro salariale, i quali hanno almeno uno dei dipendenti che usufruisce dell'assicurazione malattia e pensione ai sensi della legislazione ceca, e che rientra nelle modalità del Programma Antivirus A o B (vedasi sotto). Nel caso di dipendenti stranieri, è quindi fondamentale che siano impiegati ai sensi della legge ceca e che usufruiscano dell'assicurazione pensionistica e di malattia ceche.
Il sussidio quindi NON SI PUO' SFRUTTARE:
Per poter richiedere il risarcimento, si dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
Da chi è erogato il contributo?
Il contributo è erogato dall'Ufficio del Lavoro (Úřad práce).
Quale sarà il contributo per la mia azienda?
L'importo e la durata del contributo dipenderanno dal motivo dell'impossibilità a realizzare l’attività lavorativa. Per ciascun dipendente è necessario distinguere il motivo dell'impossibilità al lavoro.
E se sono un'AGENZIA DI COLLOCAMENTO?
Le agenzie di collocamento possono aderire al Programma Antivirus, tuttavia, alle seguenti condizioni: se il datore di lavoro è un'agenzia di collocamento ai sensi del § 14 par. 3 lett. b) ZOZ, e se l'assunzione del dipendente a cui verrà fornito il contributo è stata negoziata/stipulata prima del giorno dell'annuncio dello stato di emergenza, quindi del 12 marzo 2020 e perdura per l'intera durata del Programma Antivirus.
IL PROGRAMMA ANTIVIRUS PREVEDE LE SEGUENTI AZIONI:
L'importo del risarcimento corrisposto ai datori di lavoro deriva dal salario lordo medio, compresi i contributi obbligatori (48.400 CZK, -) e dipende dai motivi di impossibilità al lavoro.
Il datore di lavoro è pienamente responsabile della correttezza dell'individuazione delle relative impossibilità al lavoro e del rispetto delle disposizioni pertinenti al Codice del Lavoro. Il rispetto di queste è responsabilità del SUIP ( Ufficio di controllo statale del lavoro) . Tuttavia, l'eventuale inesattezza dell'impossibiltà al lavoro non costituisce una violazione dell'accordo di contribuzione e non si riferisce al suo eventuale rimborso se il compenso salariale del dipendente è stato effettivamente pagato. Il SUIP ( Ufficio di controllo statale del lavoro) è di conseguenza autorizzato a fissare eventuali sanzioni per la violazione del diritto del lavoro.
I datori di lavoro potranno richiedere all'Ufficio del lavoro un contributo in due modi (maggiori dettagli in allegato separato, sotto):
Quando e per quale periodo il datore di lavoro dovrebbe richiedere il risarcimento?
Il periodo di riferimento per l'ammissibilità delle spese è:
per la Modalità A: dal 12 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020
per la Modalità B: dal 12 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020
L'attuazione del sostegno è fissata in modo tale che il datore di lavoro chieda il rimborso dell'indennità salariale retribuita dopo la fine del periodo di rendicontazione, vale a dire dopo la fine del mese di calendario per il quale verrà richiesto il contributo.
Ad esempio, per il mese di marzo, il datore di lavoro può presentare la domanda all'inizio di aprile.
Come presentare la richiesta?
Le condizioni e le procedure per consegnare la domanda sono descritti sulla pagina del Ministero qui: https://www.youtube.com/watch?v=IreliZBINsg&feature=emb_logo
La presentazione delle domande per tutti i suddetti contributi sarà completamente elettronica e quindi senza contatto. Pertanto, i datori di lavoro non devono chiamare i singoli uffici del lavoro o recarsi presso gli stessi personalmente.
L'Ufficio del Lavoro della RC non imporrà al richiedente di presentare documenti diversi da quelli elencati di seguito, ma ciò non si applica in caso di controllo da parte degli organi di Pubblica Amministrazione per la situazione in corso o successiva. Una panoramica dei documenti richiesti che devono essere forniti dal datore di lavoro in ogni fase dell'amministrazione è indicato in un allegato separato, sotto.
Assenza di debiti
Dal 14 aprile 2020 è stata pubblicata nella Raccolta di Leggi della RC la legge n. 161/2020 sulle modifiche per il settore dell'occupazione in relazione con le misure di emergenza per l'epidemia del 2020. Sulla base di queste modifiche legislative l'assenza di debiti per il periodo di validità del programma Antivirus non deve essere comprovata.
In che cosa consiste la Modalità C
La Modalità C del programma Antivirus presuppone l’esonero dei contributi previdenziali per le aziende con un massimo di 50 dipendenti. La proposta di legge sulla previdenza sociale condona i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro. In totale si tratta del 24,8% del reddito totale dei loro dipendenti per i mesi di giugno, luglio e agosto.
Quando e per quale periodo il datore di lavoro può richiedere il risarcimento?
Per la Modalità C: dal 1° giugno 2020 fino al 30 ottobre 2020 - sarà prolungata anche la modalità C fino al 30.10.2020 - le condizioni verranno precisate in seguito.
Chi è idoneo per la modalità C?
Il diritto all’esenzione del pagamento dei contributi previdenziali è previsto per quei datori di lavoro che soddisfano i seguenti criteri:
Le condizioni per l’esenzione del pagamento dei contributi previdenziali saranno valutate separatamente ogni mese:
COME SI RICHIEDE IL BONUS ovvero IL DIRITTO ALL’ESENZIONE DAI CONTRIBUTI?
Fonte: MPSV ČR, https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C
Allegati:
I documenti in italiano sono stati tradotti liberamente dalla Camera di Commercio Italo-Ceca a mero scopo informativo e illustrativo. Pertanto, non possono essere utilizzati per la presentazione formale dei documenti. Per ogni dubbio, si prega di fare riferimento esclusivamente alla versione originale dei documenti in lingua ceca.
LINEE GUIDA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E ALLEGATI >>> Modulo originale in ceco: qui
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel video consiglia di:
Fonte: Camic, MPSV, Ufficio del lavoro della RC, Zákony pro lidi
Fonte fotografia: pixabay