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Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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Aumenta il valore probatorio del Catasto

19.04.2015

Dopo il periodo transitorio, durante il quale i proprietari di immobili sono stati chiamati a verificare la veridicità dei dati catastali e contestarne l’eventuale inesattezza, entra in vigore a pieno regime la norma sul valore probatorio dei registri pubblici, contenuta nel Nuovo Codice Civile.

Secondo la nuova norma, qualora il diritto d'uso e di proprietà sia iscritto in un Registro pubblico, l’iscrizione è prova della realtà giuridica effettiva. Aumenta quindi notevolmente la protezione degli acquirenti in buona fede. La successiva dimostrazione dell’erroneità dei dati riportati nel Catasto non comporterà quindi la nullità dell'acquisto. Per invalidare l'atto bisognerà infatti dimostrare la malafede dell'acquirente.

La nuova norma taglia così in maniera brusca l’antico nodo gordiano delle controversie tra proprietari  e acquirenti truffati nei casi di compravendita illecita. “Il Nuovo Codice civile ha dovuto risolvere un problema che nell'ultimo decennio né la Corte Costituzionale né la Corte Suprema Amministrativa avevano saputo affrontare in via definitiva – nota l'avv. Ondrej Spacil dello studio legale Švehlík & MikulášPur andando probabilmente oltre il quadro legale esistente, la Corte Costituzionale ampliava continuamente i diritti dell'acquirente in buona fede, mentre la Corte Suprema Amministrativa difendeva regolarmente i veri proprietari, argomentando che chi non è titolare di una proprietà non può neppure trasferirla”. Alla fine, la normativa attuale ha scelto di tutelare maggiormente gli acquirenti in buona fede esortando i proprietari a vigilare più attivamente sui loro diritti di proprietà.

Per rafforzare la posizione dei proprietari, l'Amministrazione catastale ha introdotto il servizio di informazione sulla variazione dei dati. Nella versione base, l'informativa viene inviata gratuitamente il giorno dopo la variazione via posta tradizionale all'indirizzo di residenza dichiarato nel Registro degli abitanti del proprietario. Nella versione a pagamento, l'informativa viene inviata per e-mail o tramite sms. Fino a venti immobili, il canone una tantum è di duecento corone, per ventuno o più immobili il canone annuo è di dieci corone per immobile.

L'iscrizione definitiva dei cambiamenti presentati avviene il ventesimo giorno dall'invio dell’informativa. Un intervento tempestivo, tramite la presentazione di una nota di contestazione, può quindi prevenire il perfezionamento del trasferimento di diritti illeciti a causa di una truffa o di un contratto disdetto.

Infine, per contestare un dato già registrato, la persona interessata può deporre una nota di controversia, la cui deposizione è tuttavia condizionata dalla presentazione di un esposto per l'individuazione dei diritti di proprietà. La deposizione della nota diventa rilevante soprattutto nel caso in cui l'immobile conteso diventi oggetto di ulteriori transazioni immobiliari. Tuttavia, questa è ormai l'ultima ratio in un sistema normativo in cui si presume una vigilanza attiva dei proprietari sulla correttezza dell’iscrizione dei propri diritti.

 

Fonte foto: wadia.cz

 

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